Disaccordo del singolo condomino alla lite giudiziaria: quali spese deve pagare?

Nel caso in cui un condomino non condivida la scelta deliberata dall’assemblea di promuovere un giudizio o  resistere ad una domanda giudiziaria, l’ordinamento giuridico prevede una specifica procedura da seguire affinché il condomino dissenziente non subisca le conseguenze di una delibera non condivisa.

L’art. 1132 c.c. prescrive, infatti, che il condomino in disaccordo con la proposizione di una lite, deliberata dall’assemblea condominiale e che riguardi le parti comuni dell’edificio, può dissociarsi dalla scelta operata dal condominio, purchè renda la propria dichiarazione con uno specifico atto indirizzato all’amministratore di condominio entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data dell’assemblea, se il condomino era presente, ovvero dalla ricezione del verbale assembleare, nel caso di assenza.

Nell’ipotesi di esito della lite sfavorevole per il condominio, il proprietario dissenziente è esonerato dalle spese di soccombenza dovute alla controparte e ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, restando invece a suo carico le spese affrontate dal condominio per la propria difesa.

Questo perché la separazione della responsabilità del condomino dissenziente da quella degli altri ha effetto solo all’interno del condominio e non riguarda il terzo che è in lite con lo stesso e verso il quale è impegnato tutto il condominio compresi i dissenzienti.

Pertanto nell’ipotesi di soccombenza del condominio nella lite anche i dissenzienti possono essere costretti a pagare il terzo e dopo rivalersi contro il condominio di ciò che abbiano dovuto pagare alla parte che ha vinto il giudizio. La rivalsa è limitata alle spese e ai danni che si sarebbero evitati se non si fosse fatta causa.

 

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