Doppio cognome ai figli: basta il consenso verbale di entrambi i genitori

La sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 262 e 299 c.c. nella parte in cui non consentono ai genitori di trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno.

In seguito a tale pronuncia il Ministero degli Interni, con la circolare n. 1/2017, ha adottato i criteri che consentono ai genitori di dare il doppio cognome al figlio.

Condizione imprescindibile è che ci sia il consenso di entrambi i genitori, tale accordo è sufficiente che sia dichiarato verbalmente all’ufficiale di Stato. Non è necessario alcun documento per dimostrare tale volontà concorde dei genitori, basta la semplice dichiarazione all'atto della nascita, anche nel caso in cui venga resa (in caso di coppia sposata) da uno solo dei due.

Se i genitori non esprimono alcuna volontà in tal senso, il cognome che sarà attribuito, in automatico, sarà quello paterno.

Se uno dei genitori non è d’accordo per il doppio cognome, essendo entrambi titolari di un diritto soggettivo a dare al bambino il proprio cognome, l’unica cosa da fare è rivolgersi al Giudice al fine di risolvere la controversia.

La possibilità del doppio cognome sussiste per tutti i figli, sia che siano nati da coppia sposata che da coppia di fatto, anche in caso di figli adottivi.


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