Licenziamento illegittimo: diritto alle ferie retribuite

“Sono stato reintegrato sul posto di lavoro, ho diritto alle ferie retribuite per il periodo in cui non ho lavorato?”

La Corte di Giustizia UE è intervenuta per valutare la legittimità dell’interpretazione giurisprudenziale applicata dalla Corte di Cassazione italiana e bulgara rispetto al tema della maturazione delle ferie. Infatti, in entrambi gli Stati (Italia e Bulgaria), nel periodo compreso tra la data della cessazione del rapporto di lavoro e la reintegrazione del dipendente per licenziamento illegittimo, non avendo in concreto prestato alcuna attività, il dipendente non matura alcun diritto relativamente alle ferie annuali retribuite.

La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto l’interpretazione italiana e bulgara contraria al diritto comunitario, ed ha enunciato che il lavoratore ha pieno diritto, in caso di reintegra conseguente ad un licenziamento illegittimo, alle ferie annuali retribuite, anche se non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro nel corso di detto periodo, oppure, laddove per qualsivoglia motivo non possa fruirne, ad un’indennità sostitutiva delle stesse.

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