Mantenimento: pagamento diretto da parte del datore di lavoro

“Cosa si può fare se un genitore non versa l’assegno di mantenimento?”

Se il soggetto obbligato (genitore) alla corresponsione dell’assegno di mantenimento si sottrae a tale dovere, l’altro genitore può chiedere che sia il datore di lavoro a sopperire corrispondendogli direttamente la somma dovuta trattenendola dalla busta paga del dipendente.

Infatti, in base all’art. 156 c.c. è possibile superare le continue liti tra le parti e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro (o l'ente di previdenza se il coniuge è in pensione) a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione.

In pratica, in alternativa al pignoramento di parte dello stipendio, a fronte della “comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge” a pagare il mantenimento, è possibile ottenere un provvedimento del Tribunale che obbliga il datore di lavoro a versare quanto dovuto al genitore beneficiario.

Attenzione però, per esperire tale procedura non basta un pericolo di ritardo nel pagamento ma occorre che l’inadempimento sia accertato e che vi sia stato il mancato pagamento di più rate dell’assegno di mantenimento.

 

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