Risarcimento danni per caduta avvenuta in strada: quando paga l’ente gestore

La norma fondamentale sulla responsabilità dell’ente gestore della strada in seguito a caduta del cittadino è l’art. 2051 del codice civile, in base al quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

La custodia dei luoghi pubblici, compresa la strada è dell’ente territoriale che è tenuto alla sua gestione e manutenzione, pertanto, il Comune, o ogni altro ente territoriale, che ha in carico la manutenzione della strada è responsabile del danno cagionato alle persone dalla mancata o cattiva effettuazione della stessa, salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità in capo all’ente è una responsabilità oggettiva, ovvero prescinde dall’esistenza del dolo o della colpa e sussiste per il solo fatto che l’evento dannoso si sia realizzato per il difetto o la carenza di manutenzione del bene.

Dal canto suo, l’ente territoriale può liberarsi da tale responsabilità solo provando il caso fortuito, che consiste in ogni evento imprevedibile ed eccezionale, che non può essere evitato neanche usando la normale diligenza.

La Corte di Cassazione, anche di recente è tornata a dettare i principi che delimitano la responsabilità di un ente nella manutenzione delle strade, evidenziando che l’ente custode è libero da responsabilità se la vittima è incorsa in un infortunio provocato da un’insidia che ben poteva essere avvistata ed evitata con l’utilizzo della diligenza e della ordinaria prudenza che è sempre richiesta a ogni utente della strada, come ad es. una buca palesemente visibile (Cass. Civ. n. 26524/2020, Cass. civ. n. 6326/2019) o quando il danneggiato pone un comportamento imprudente, come tale imprevedibile, è il caso di chi cammina distratto.

Il risarcimento pertanto dipende dal modo in cui il fatto si è verificato.

 

#risarcimentodanni #cadutainstrada