Trasferimenti immobiliari in sede di separazione o divorzio: niente imposte e tasse

Quando il matrimonio finisce i coniugi si trovano a dover decidere anche le sorti della casa familiare, sia essa in comproprietà o di proprietà di uno solo dei due.

Spesso le diatribe più accese nascono proprio su questo punto e, al fine di dirimere i contrasti economici e patrimoniali nascenti dalla separazione, i coniugi, in sede di separazione o divorzio, possono decidere di trasferire la quota di uno all’altro o anche di trasferire la proprietà interamente ai figli.

Tale trasferimento di proprietà, qualora previsto nel verbale di separazione omologato o nella sentenza di divorzio, godrà di una particolare esenzione, ovvero non sarà soggetto all’imposta di bollo, di registro e ad ogni altra tassa.

L’art. 19 della L. 74/1987, infatti, prevede che “tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio…sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”;  per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 1992 e n. 154 del 1999, l’esenzione è stata estesa anche “a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”.

Inoltre, con la Circolare n. 27 del 21.6.2012, l’Agenzia delle Entrate, ha specificato che le esenzioni previste dal predetto art. 19 della L. 74/1987, si estendono anche alle disposizioni patrimoniali a favore dei figli disposte in accordi di separazioni e divorzi, pertanto, anche in questo caso, l’atto di trasferimento della proprietà sarà soggetto all’esenzione da imposta di bollo, registro, ipotecaria, catastale nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa.


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