“Cosa si può fare se un genitore non versa l’assegno di mantenimento?” Se il soggetto obbligato (genitore) alla corresponsione dell’assegno di mantenimento si sottrae a tale dovere, l’altro genitore può chiedere che sia il datore di lavoro a sopperire corrispondendogli direttamente la somma dovuta trattenendola dalla busta paga del dipendente. Infatti, in base all’art. 156 c.c. è possibile superare le continue liti tra le parti e chiedere che sia direttamente il datore di lavoro (o l'ente di previdenza se il coniuge è in pensione) a pagare quanto stabilito nelle condizioni di separazione. In pratica, in alternativa al pignoramento di parte dello stipendio, a fronte della “comprovata e ripetuta inadempienza del coniuge” a pagare il mantenimento, è possibile ottenere un provvedimento del Tribunale che obbliga il datore di lavoro a versare quanto dovuto al genitore beneficiario. Attenzione però, per esperire tale procedura non basta un pericolo di ritardo nel pagamento ma occorre che l’inadempimento sia accertato e che vi sia stato il mancato pagamento di più rate dell’assegno di mantenimento. #mantenimento #assegnomantenimento #separazione